CODICE IVA ERRATO: REQUISITO FORMALE

La Cassazione, con ordinanza n. 17254/14, è intervenuta sul caso in cui in fattura viene indicato un errato codice iva del cliente estero (nel caso specifico di un operatore economico comunitario).

La Corte afferma che il numero di identificazione della controparte nelle operazioni comunitarie, è considerato un requisito formale che da solo non può pregiudicare il diritto di non imponibilità Iva. Resta in capo al fornitore l'onere di  provare di aver adottato un comportamento in linea con i principi di buona fede al fine di verificare l'affidabilità del cliente comunitario e l'effettività della cessione comunitaria.

L'ordinanza è stata emessa a seguito di un accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava l'iva su alcune operazioni intracomunitarie proprio perché il numero di partita iva del cessionario indicato in fattura era errato.

L'orientamento passato della Cassazione era volto a non riconoscere il regime di non imponibilità anche solo per non avere verificato la partita iva del cessionario comunitario.