FATTURAZIONE: LE NUOVE REGOLE DAL 01 GENNAIO 2013

Con l’entrata in vigore della direttiva 2010/45/Ue, dal primo gennaio 2012 saranno introdotte nuove regole a modifica della disciplina IVA in materia di fatturazione.

Le nuove regole, che entreranno in vigore a decorrere dal 2013, dovranno essere recepite dai singoli Stati membri entro il prossimo 31.12.2012. Il Legislatore nazionale ha predisposto uno schema del Decreto Legislativo contenente le opportune modifiche al DPR n. 633/72 e al DL n. 331/93.

Il D.Lgs. in esame ha riscritto in pratica l’art. 21, DPR n. 633/72 contenente le regole per la “Fatturazione delle operazioni”.

Fattura cartacea ed elettronica saranno equiparate. Agli operatori sarà data massima libertà nell’individuare le procedure gestionali ritenute più idonee a garantire autenticità e integrità della fattura.

Non sono richiesti accordi scritti o verbali. E’ sufficiente che il destinatario riconosca e accetti tacitamente il documento ovvero, effettui quelle operazioni come la registrazione in contabilità o il pagamento della fattura ricevuta.

L’obiettivo è quello di combattere le frodi grazie alla più rapida circolazione delle informazioni tra i Paesi Ue , riducendo gli oneri amministrativi  e semplificando la contabilità a vantaggio delle imprese

In sintesi le principali novità in materia.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ATTIVA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI: l’obbligo di fatturazione viene estesa  anche alle cessioni di beni e alle prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato Ue e nei confronti di soggetti extracomunitari. Nel primo caso (cessionario/committente residente in Ue), in fattura si dovrà inserire la dicitura “inversione contabile”, mentre nel secondo caso (residente extra Ue) la dicitura sarà “operazione non soggetta”.

In fattura sarà obbligatoria l’indicazione del numero di partita Iva del cessionario/committente, del numero identificativo Iva nel caso in cui il destinatario è un soggetto residente in altro stato membro dell’Ue oppure del codice fiscale nel caso in cui il cessionario/committente è un soggetto residente o domiciliato in Italia che non agisce nell’esercizio dell’attività;

FATTURA SEMPLIFICATA: si può ricorrere alla fattura  semplificata per le  operazioni che non superino i 100 euro o i 400 euro per specifici ambiti e soggetti che abbiano difficoltà nel rispettare gli adempimenti. La semplificazione consiste nella possibilità di indicare solo il codice fiscale o la partita IVA del cliente residente in Italia oppure il numero di identificazione IVA definito dallo Stato di residenza del soggetto residente nell’Ue. Resta l’obbligo di inserire il corrispettivo complessivo e l’imposta (in euro o valuta estera), al fine di ottenere la base imponibile.

FATTURA ELETTRONICA: gli addetti alla fatturazione potranno scegliere la procedura ritenuta più idonea (carta, pdf, formato elettronico, etc.), accordandosi con il destinatario perché riconosca e riceva correttamente il documento da contabilizzare. La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea. L’obiettivo è quello di semplificare i requisiti per la trasmissione e la conservazione delle fatture, che potranno essere autenticate sia attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o sistemi Edi di trasmissione, ma anche, mediante sistemi di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l’operazione alla quale essa si riferisce.

FATTURA SEMPLIFICATA: la fattura semplificata, potrà essere emessa solo nel caso in cui l’importo complessivo  non supera 100 euro. Dovrà contenere solo i seguenti dati: data di emissione, numero progressivo che la identifichi in modo univoco; numero di partita Iva del cedente o prestatore; dati identificativi del cessionario/committente; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata oppure i dati che permettono di calcolarla.

 TEMPI: a fronte di servizi generici resi in ambito Ue e a cessioni di beni e servizi forniti allo stesso soggetto nel corso di un mese, è possibile emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cessione del bene o di effettuazione della prestazione a cui si riferisce il documento.

Viene posticipato anche il termine per la regolarizzazione delle operazioni intra Ue per le quali non si è ricevuta la fattura , che passa al  giorno 15  del terzo mese successivo (e non più del secondo) alla compravendita del bene.

La fattura si ha per emessa all’atto della consegna / spedizione all’acquirente / committente.

ANNOTAZIONI: il nuovo comma 6 del citato art. 21 prevede che la fattura sia  richiesta anche in presenza delle seguenti tipologie di operazioni, in cui,in luogo dell’imposta, va riportata una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale:

  • Per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”;
  • operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l’annotazione “operazione non imponibile”;
  • operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni relative all’esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato,ecc.), va riportata l’annotazione “operazione esente”;
  • operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l’annotazione “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
  • operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ex art. 74-ter, va riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”.

Anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l’IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale:

  • cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, va riportata l’annotazione “inversione contabile”;
  • cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”.

ACCONTI: gli acconti, pagati o incassati, per un’operazione di servizio vanno sempre fatturati (come già avviene). Al contrario, gli acconti incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese Ue non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione: nei casi in cui si emettano fatture anticipate esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile.

FATTURE DA REGISTRATORE DI CASSA: da gennaio 2013 le fatture, sia ordinarie sia semplificate, potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa.In ogni caso tali fatture dovranno riportare sempre la partita Iva o il codice fiscale del destinatario.