Nuova definizione di esportatore

Una nuova definizione di esportatore è in vigore dal 31 luglio 2018. L'obiettivo del legislatore è di semplificare il concetto a due requisiti essenziali:

  1. l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione
  2. l'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale UE

I cambiamenti della nozione di esportatore (fino al 30.07.2018)

Il Reg.to UE 2446/2015 attribuisce a esportatore la seguente qualifica:

a) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale del'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Domanda: i soggetti non residenti nella UE che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale residente o che hanno ottenuto un riconoscimento diretto ai fini IVA, possono continuare ad operare in qualità di esportatore?

La Commissione UE e l'Agenzia delle Dogane (circolare 8/D del 19.04.2016 punto G5) definiscono residenti nella UE solo chi ha:

  • la sede statuaria
  • l'amministrazione centrale
  • una stabile organizzazione dove sono presenti, in modo permanente, risorse umane e tecniche per adempiere alle corrette operazioni doganali

Il codice EORI non assicura più il rispetto del requisito della residenza.

Le soluzioni dell'Agenzia delle Dogane

Soluzione 1

  • Nel campo 2 della bolla di esportazione viene indicato il nome e il codice EORI dello spedizioniere doganale
  • Nel campo 14 della bolla di esportazione il nome del soggetto che sottoscrive la stessa, il quale potrà operare solo in rappresentanza indiretta
  • La responsabilità propria dell'esportatore ricade sul soggetto citato nel campo 2 della bolla di esportazione

Soluzione 2

  • Nel campo 2 della bolla di esportazione viene indicato il nome e il codice EORI del soggetto extra-UE quale speditore
  • nel campo 14 della bolla di esportazione il nome del soggetto che sottoscrive la stessa, il quale potrà operare solo in rappresentanza indiretta
  • la responsabilità propria dell'esportatore ricade sul soggetto citato nel campo 14 della bolla di esportazione

In caso di resa EX-Works?

  • nel campo 2 della bolla di esportazione viene indicato il nome e il codice EORI del cedente comunitario
  • nel campo 14 della bolla di esportazione il nome del soggetto che sottoscrive la stessa, il quale, in base al mandato ricevuto, potrà operare in rappresentanza diretta o indiretta
  • la responsabilità propria dell'esportatore ricade sul soggetto citato nel campo 2 della bolla di esportazione

La nuova definizione di esportatore

Ora l'esportatore può essere qualificato:

a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione, se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale

ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale

In attesa di una pronuncia definitiva da parte dell'Agenzia delle Dogane, ad oggi, le soluzione prospettate per l'espletamento delle bolle di esportazioni, si prestano adeguatamente ai cambiamenti del legislatore.

Resta il fatto che si sconsiglia l'uso della resa EX-Works a tutti i soggetti esportatori perché si affida il principio della non imponibilità IVA ad un soggetto non residente che, tramite il trasportatore incaricato, potrà espletare l'operazione doganale in qualsiasi paese della UE. L'esportatore perde, di fatto, qualsiasi tipo di controllo sulla bolla di esportazione per la quale però rimane responsabile ai fini IVA.