BREXIT: cosa cambia dal 1° Gennaio 2021

Come noto dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito recederà definitivamente alla UE e dovrà essere considerato, a tutti gli effetti, un paese terzo extra-UE e ad oggi senza alcun tipo di accordo di libero scambio con l'Unione Europea, ovvero senza trattamenti preferenziali per l'interscambio delle merci.

Tutte le operazioni di acquisto o vendita di prodotti, dal 1° gennaio 2021, saranno soggette alla dichiarazione doganale e al pagamento dei dazi previsti a carico dell'importatore, conformemente alle regole del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio). 

Quali saranno i dazi doganali da assolvere all'import nella UE e nel Regno Unito?

Per quanto riguarda l'import dei prodotti UK nell'UE i dazi da assolvere si possono reperire dal sistema AIDA selezionando come paese di origine GB (Regno Unito) e data di riferimento 01.01.2021, in tal modo sarà visualizzato il c.d. "Dazio paesi terzi" che l'importatore UE dovrà assolvere. Per quanto riguarda l'import in UK si possono verificare i dazi che saranno previsti al seguente link UK Global Tariff inserendo la voce doganale.

Procedure Doganali

Oltre all'espletamento delle operazioni doganali di import o di export si sottolinea la necessità, in caso di export camionistico verso UK, dovrà essere abbinato il documento di transito all'esportazione, come già avviene per Paesi come la Svizzera e pertanto sarà necessario attivarsi per l'emissione di tale documento in autonomia o tramite un agente doganale o trasportatore.

Inconterms (condizioni di resa)

Spesso in Europa, ma soprattutto in Italia, l'esportatore tende a vendere le proprie merci utilizzando la resa EXW (ex-works) nella quale tutte le incombenze legate al trasporto e all'operazione doganale di export e di import a destino, sono a carico del cliente estero. Tale resa sembra sia quella più "comoda" per l'esportatore ma nasconde delle criticità, ovvero:

  1. la necessità di reperire il documento doganale di export;
  2. verificare i dati dichiarati e chiedere un eventuale rettifica alla dogana di esportazione;
  3. monitorare l'esportazione al fine di ottenere il visto uscire entro i termini previsti dal DPR 633/72 (legge IVA).

Utilizzare, ad esempio, una resa FCA, dà la possibilità di acquisire la sicurezza fiscale in merito all'eventuale recupero dell'IVA per esportazioni prive del visto uscire.

Un'altra resa che si suggerisce di non utilizzare è denominata DDP, dove il trasporto, l'operazione doganale di export e di import, sono a carico dell'esportatore. Nel caso del Regno Unito per utilizzare una resa DDP l'esportatore dovrà avere una propria identificazione con EORI GB nel Regno Unito, in caso contrario una resa DAP potrebbe essere utilizzata senza farsi carico dell'operazione doganale di import a destino.

Codice EORI

Il codice EORI serve ad identificare l'importatore/esportatore nelle dichiarazioni doganali. Nel caso in cui la vostra azienda non abbia un EORI valido dovrà richiedere alla Dogana la registrazione attraverso il modulo scaricabile a questo link.

La Eurobaires è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per il corretto espletamento delle operazioni doganali di import e di export, per il Regno Unito e per qualsiasi altro Paese terzo.