NUOVI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRASTAT

Numerose novità sono state apportate in materia di tempistica relativa all'emissione e registrazione delle fatture dalla "Legge di stabilità 2013" (L.n.228 del 24/12/2012)  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2012.

Queste le novità relative alle cessioni intracomunitarie di beni:

- il riformulato art.46 c.2 del D.L.331/93 dispone che la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE). In fattura deve obbligatoriamente essere indicata la natura dell'operazione non imponibile ex art. 41 del DL 331/93;

- il riformulato art.47 c.3 D.L. 331/93 dispone che la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere registrata distintamente nel registro ex art.23 D.P.R. 633/72, ossia il registro delle fatture emesse, entro il suddetto termine di emissione. A titolo di esempio, una cessione intracomunitaria effettuata il 12 febbraio 2013 deve essere fatturata entro il 15 marzo, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso termine ma con riferimento il mese di febbraio 2013.

- il riformulato art.47 del D.L. 331/93, in riferimento agli acquisti intracomunitari, conferma l'obbligo di integrazione e modifica i termini di registrazione. Le fatture di acquisto, infatti, devono essere annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l'imposta a debito), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche dell'eventuale corrispettivo delle operazioni espresse in valuta estera. Ai fini delle detrazione, dal 1° gennaio 2013 è previsto che le fatture devono essere annotate nel registro ex art.25 D.P.R. 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica o annuale nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione.

In caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario, il riformulato art.46 c.5 del D.L. 331/93 prevede che se la fattura non viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve essere emessa autofattura entro il giorno 15 del mese successivo.