OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT DI FLORA E FAUNA

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici delle dogane autorizzati (vedi link 2).

 L’Ufficio delle dogane di Cagliari, l’Ufficio delle dogane di Milano 3 e l’Ufficio delle dogane di Civitavecchia sono abilitati ad effettuare le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

 L’obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio.

Il campo di applicazione si riferisce a qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell’allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell’allegato sia fondamentale per l’efficace protezione dei relativi taxa;

iii) figuri nell’appendice II delle Convenzione, salvo quelle per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

iiii) figuri nell’appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

iiiii) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

 Oppure qualsiasi specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

— con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

— con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente; ovvero

-     la cui inserzione nell’appendice sia fondamentale per garantire l’efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

-      le specie per le quali si è stabilito che l’inserzione di specie vive nell’ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità

 Introduzione nella Comunità

1. L’introduzione nella Comunità di alcuni esemplari di specie è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l’osservanza di alcune restrizioni e dei seguenti presupposti:

a) l’autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l’introduzione nella Comunità:

i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

ii) avverrà:

— per uno degli scopi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettere

e), f) e g), ovvero

— per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell’osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un’autorità competente del paese da cui è avvenuta l’esportazione o riesportazione;

c) l’autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l’esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura e che l’introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio

d) l’organo di gestione ha accertato che l’esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l’organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l’inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l’organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione

non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant’anni.

In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell’introduzione nella Comunità, deroghe all’attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio frontaliero di introduzione saranno accordate per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale.

Cosa significa CITES

La Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, ha lo scopo di proteggere piante ed animali (in via di estinzione) regolando e monitorando il loro commercio internazionale. La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 178 Paesi (Parties). Il Segretariato CITES è amministrato dallo UNEP-United Nations Environment Programme che ha sede a Ginevra. La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante. Ogni Paese (Party) ha un’Autorità di Gestione (Management Authority).
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di Gestione Italiana (non emette licenze e certificati). Le Autorità amministrative italiane che, unicamente, possono emettere licenze e certificati per il settore CITES, sono:

-          Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III-CITES (licenze di importazione ed esportazione).

-          Ministero delle Politiche Agricole e Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati comunitari).

L’Unione Europea rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo. In considerazione del mercato unico europeo, i Regolamenti comunitari relativi al settore CITES sono uniformemente applicati su tutto il territorio della U.E. I Regolamenti comunitari sono gestiti dalla Direzione Generale dell’Ambiente della Comunità Europea.

Regolamenti Comunitari

Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con Regolamenti che, per alcune specie, sono più restrittivi di quella CITES.

I Regolamenti attualmente in vigore sono:

  • Regolamento (CE) 338/1997 (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio);
  • Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio);
  • Regolamento (CE) 100/2008 della Commissione (che modifica ed integra il Regolamento 865/2006);
  • Regolamento (UE) 791/2012 della Commissione recante modifica del Regolamento (CE) 865/2006 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 792/2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, certificati e degli altri documenti previsti dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio e che modifica il Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 578/2013 della Commissione (che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di  fauna e flora selvatiche)
  • Regolamento (UE) 750/2013 della Commissione che modifica gli allegati del Regolamento del Consiglio 338/97

Normativa italiana di riferimento

  • Legge n.150 del 7/2/1992  (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) modificata dalla Legge n. 59 del 1993, dalla Legge n. 426 del 1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001;
  • Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001 che comprendono l’elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata.
  • Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunitari Cites, sono punite con le sanzioni previste dalla suddetta legislazione nazionale, che vanno dall’ammenda all’arresto nei casi più gravi, e comportano il sequestro e la confisca degli esemplari o dei prodotti Cites.”

Informazioni agli Utenti

Per le imprese che intendono importare e/o esportare esemplari di flora, fauna, o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra U.E. è consigliabile che, in via preliminare, accertino se i prodotti oggetto dell’operazione commerciale rientrino o meno nella regolamentazione CITES.

Come primo passo, quindi, è bene consultare le liste degli esemplari soggetti a tutela  del Regolamento (UE) 750/2013 la Checklist delle specie CITES e l'elenco delle combinazioni specie-Paese per le quali l'introduzione nella Comunità è sospesa (Regolamento (UE) 578/2013). Inoltre, è utile consultare la pagina del sito del Segretariato  http://www.cites.org/eng/resources/reference.shtml dove sono elencate le  “sospensioni ” del commercio decise per alcuni Paesi o combinazioni specie-Paesi, che sono soggette nel tempo a modifica.

Come ottenere una licenza di importazione/esportazione

(Le licenze di importazione ed esportazione devono essere richieste prima dell’arrivo in Dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza di licenza gli esemplari possono essere confiscati e far incorrere nei rigori della legge). Come già indicato, l’Autorità di Gestione Amministrativa preposta al rilascio di queste licenze è il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale - Divisione III - Politiche settoriali. Le licenze di importazione e di esportazione sono necessarie per autorizzare il commercio di specie CITES con Paesi non appartenenti all’Unione Europea (1). Qualora la licenza di importazione non venisse utilizzata nel periodo di validità (un anno), dovrà essere restituita, al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente al documento originale del  CITES di esportazione del Paese terzo. La stessa norma vige per le licenze di esportazione scadute o inutilizzate (periodo di validità 6 mesi).
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(1) In caso di ri-esportazione dall’Italia, verso un qualsiasi Paese estero non appartenente all’Unione Europea, di fauna, flora o parti di esse, già importate in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato dovrà essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato-Servizio CITES

(2) il documento in originale della licenza/certificato CITES emesso dal Paese esportatore dovrà essere presentato in Dogana congiuntamente alla licenza di importazione in Italia.

(3) alcune specie di fauna, anche se comprese negli Allegati del regolamento europeo, non possono essere introdotte in territorio nazionale (vedi “Normativa italiana di riferimento)

 Fonti:

www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244

www.cnsd.it

Link 1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:19990429:IT:PDF

 Link 2 :

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/2f49ed004422006eb8deb94e7aaa0be0/act-20130730-Allegato-91519-cites.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2f49ed004422006eb8deb94e7aaa0be0