ORIGINE DELLE MERCI

L’origine indica la nazionalità di un bene, cioè il Paese o il gruppo di Paesi in cui è stato prodotto o realizzato. Ai fini doganali il concetto è diverso dalla “provenienza” delle merci (Made in), che risponde invece alle regole dell’”origine non preferenziale”

Si parla di origine preferenziale quando:

  • Il prodotto è stato interamente ottenuto nel Paese interessato con materie prime di quel paese;
  • Le merci sono sempre considerate originarie di un Paese se sottoposte in un altro Paese a lavorazioni insufficienti (ad es. manipolazioni per assicurare la conservazione dei prodotti, apposizione di marchi, ecc.);
  • Il prodotto è stato ottenuto utilizzando materia prima non originarie di quel paese, ma  sottoposta a lavorazioni sufficienti o sostanziale che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o con una fase importante del processo di fabbricazione;
  • Il prodotto è stato ottenuto applicando la regola del “cumulo” dell’origine in vigore tra paesi accordisti.

La definizione del concetto di origine è fondamentale ai fini doganali, ad esempio, per la determinazione delle misure tariffarie agevolate o dei dazi antidumping.

Quando una merce può essere considerata di origine preferenziale? Quando è originaria di determinati Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi per il trattamento tariffario agevolato.

Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del Paese accordi sta siano trasportati a destinazione senza l’attraversamento di altri Paesi.

Nel caso di transito/sosta in altro paese è necessario il certificato di “non manipolazione” rilasciato dall’Autorità doganale del paese.

L’origine preferenziale delle merci può essere attestata dal certificato Eur1, dal certificato Euro-Med o dalla dichiarazione di origine su fattura.

Quest’ultima può essere emessa direttamente dall’esportatore apponendo una specifica dichiarazione sulla fattura di vendita, tipo:

“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale della Comunità Europea. (Luogo, data e firma)”

Oppure in caso di emissione di documento Euro-Med:

 “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale della Comunità Europea.

- Cumulation applied with….(nome del Paese o gruppo Paesi)

- No cumulation applied

(Luogo, data e firma)”

La dichiarazione su fattura può essere messa:

  • Da qualsiasi esportatore per spedizioni di valore fino a € 6.000,00;
  • Dai soli esportatori autorizzati (qualifica rilasciata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente), per spedizioni superiore a € 6.000,00

E’ importante ricordare che la documentazione che giustifica il carattere originario dei prodotti cui il certificato Eur1 si riferisce, devono essere conservati per un periodo di 3 anni.

Il Certificato Eur 1 viene rilasciato dalle dogane dietro richiesta scritta dell’esportatore per le esportazioni verso Paesi con cui sono in vigore accordi preferenziali.

Le autorità doganali possono in ogni momento richiedere qualsiasi documento giustificativo e procedere alla verifica o accertamento dei requisiti.

Il certificato Eur1 può essere rilasciato anche “a posteriori”, previa presentazione di un’apposita istanza con le motivazioni della tardiva richiesta  e la descrizione delle merci esportate.

Il Certificato Eur Med viene rilasciato dalle dogane per le esportazioni verso i Paesi del cumulo panaeuromediterraneo. Consente l’applicazione del cumulo diagonale (i materiali di un Paese accordatario, incorporati in un prodotto ottenuto in un’altra nazione accordataria, si considerano originari del Paese che ha fornito il maggior valore aggiunto)

A tal proposito si riporta, a titolo esemplificativo, una tabella di riepilogo dei Paesi con accordi preferenziali basati sull’origine:

PAESE / GRUPPO DI PAESI  EUR1 PAESI CUMULO PANEUROMEDITERRANEO EURMED
Macedonia Si Comunità Europea si
Croazia si Algeria No(Eur1)
Albania si Cisgiordania e Gaza No(Eur1)
Bosnia-Erzegovina si Egitto si
Serbia si Giordania si
Montenegro si Isole Faeroer si
Paesi ACP (Africa, Caraibi,Pacifico) si Islanda si
Sudafrica si Israele si
Messico si Libano No(Eur1)
Cile si Lichtenstein si
Paesi PTOM (Paesi e territori d’oltremare) si Marocco si
SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) si Norvegia si
Andorra (per soli prodotti agricoli si Siria No(Eur1)
Ceuta e Melilla si Svizzera si
    Tunisia si
    Turchia (esclusi prodotti agricoli e carbosiderurgici) si
       

Il concetto di origine non preferenziale interessa invece i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali la UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario, quindi con applicazione di dazi doganali per l’eventuale adozione di restrizioni quantitative. Le regole dell’origine non preferenziale sono le stesse che determinano il “Made in”.

La documentazione che giustifica l’origine non preferenziale può essere costituita dalle fatture di acquisto, dalle dichiarazioni di origine dei fornitori, dalle schede tecniche di lavorazione, dai certificati di origine esteri, dalle bollette di importazione. Come ogni altra documentazione a giustificazione dell’origine, deve essere conservata per tre anni.