Certificati di circolazione EUR1, EUR-MED ed A.TR: procedure operative

Con la Circolare 12/2022 l'Agenzia delle Dogane, ha confermato che dal 1° aprile 2022 il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR-MED e A.TR potrà avvenire solo con la procedura digitalizzata prevista dalla Determinazione Direttoriale n. 23641/RU del 21 gennaio 2021.

Ai fini del presente articolo ricordiamo cosa si intende per “Certificati di circolazione”:

a) Certificato EUR1: previsto dagli accordi commerciali conclusi dalla UE con Paesi Terzi e rilasciato dalle Autorità doganali dei Paesi di esportazione;

b) Certificato EUR MED: per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euromediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);

c) Certificato ATR: per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia;

Per l’emissione dei suddetti certificati sono previste tre diverse modalità operative:

  • Procedura ordinaria
  • Procedura facilitata
  • Procedura "Full Digital"

Procedura ordinaria

L’esportatore o il suo rappresentante doganale richiede il certificato di circolazione indicando, nella casella 44 DAU (bolla doganale), il codice del certificato, ovvero:

  • 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1; 
  • 27YY richiesta del certificato A.T.R.;
  • 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR-MED;

L’operatore effettua il download del certificato dal fascicolo elettronico del Sistema Telematico Doganale e procedere con la successiva stampa che verrà poi esibita all’Ufficio Doganale competente per l’apposizione del timbro e della firma.

Procedura facilitata

Per i soggetti in possesso dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) e titolari di autorizzazione di luogo approvato all'esportazione, è possibile utilizzare la c.d. procedura facilitata. L’operatore AEO potrà richiedere al proprio ufficio doganale il rilascio, giorno per giorno,  di alcuni modelli già pre-vidimati. L’operatore all’atto della dichiarazione doganale di esportazione dovrà inserire, nella casella 44 del DAU, il codice su mensionato. Effettuerà la stampa del certificato sui moduli pre-vidimati, senza doversi recare al proprio ufficio doganale per il visto.

Procedura full digital

In forza a degli accordi specifici tra la Commissione Europea e la Svizzera, è stato possibile sostituire il modello del certificato EUR1 con la versione “full digital”. Tale procedura sarà in vigore, in modalità provvisoria ed in attesa della sua definizione, fino al 28 febbraio 2023 per le esportazioni verso la Svizzera. Le modalità operative per il modello full-digitale sono descritte nella Circolare  13/2021 del 16 marzo 2021 dell’Agenzia delle Dogane

Ricordiamo che per evitare l'emissione cartacea o digitale dei certificati di circolazione è sempre possibile e consigliabile ottenere le procedure semplificate previste, ovvero:

  • status di esportatore autorizzato
  • registrazione al sistema REX
  • procedura semplificata per l'emissione del certificato A.TR (Turchia)

Per ottenere le procedure semplificate sopra descritte contattaci: