BLACK LIST

L’art.1 del decreto legge n. 40/2010 ha stabilito, per i soggetti IVA, l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte quelle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, che sono i cosiddetti Paesi black list.

Tale onere sussiste quando  l’operatore economico ha sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una delle liste cosiddette black list, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla tipologia di attività svolta dall’operatore estero.

Con la circolare n. 2/E deL 2011, l’Agenzia delle Entrate, riguardo alle ipotesi in cui il reperimento dei dati generi problematiche ovvero gli stessi dati siano differenti rispetto a quelli previsti dal nostro ordinamento, ha precisato che, qualora  manchi il codice fiscale del soggetto estero, si può esporre nel modello il numero identificativo di iscrizione alla Camera di commercio o un altro dato simile, a patto però che questo comporti l’identificazione immediata dell’operatore economico che si trovi in un Paese a fiscalità privilegiata. In seguito il decreto ministeriale 30 marzo 2010 ha precisato i termini e le modalità con cui effettuare questa comunicazione e di conseguenza la stessa Agenzia con un suo provvedimento ha definito il modello che deve essere utilizzato con le relative istruzioni.

I soggetti tenuti alla comunicazione, sono i soggetti passivi ai fini dell’Iva, mentre risultano esonerati dall’obbligo gli enti non commerciali. Oggetto della comunicazione sono tutte le cessioni e l’acquisto di beni, insieme alle prestazioni di servizi rese e ricevute. Il momento rilevante per stabilire il periodo in cui comprendere le operazioni oggetto della comunicazione black list, generalmente è la data di registrazione nei registri IVA. Sono comunque incluse tra quelle oggetto di comunicazione, anche le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA perché manchi il requisito della territorialità. In tal caso, sebbene per loro non sia prevista l’obbligatoria dell’emissione della fattura, il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. In mancanza si guarda al momento del pagamento da parte dell’operatore economico.

Il modello di comunicazione delle operazioni black list, si presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telamatica, mediante Entratel o Fisconline, oppure per il tramite degli intermediari abilitati. Il modello ha cadenza mensile per quei soggetti che nei quattro trimestri antecedenti, hanno realizzato per ogni categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale di importo superiore a 50mila euro. In caso contrario, l’obbligo di comunicazione ha cadenza trimestrale.

Se non vengono comunicati ovvero vengono comunicati in maniera incompleta tali dati, si applica una sanzione variabile tra i 516 e i 4.132 euro. Se poi viene reiterata la violazione dell’obbligo di comunicazione, ogni violazione è soggetta alla pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni.

Il decreto legge n. 16 del 2012 sulla semplificazione fiscale è intervenuto solo in merito alla soglia di importo  prevedendo  che sono oggetto di comunicazione al Fisco, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list di importo superiore a 500 euro. Scopo principale della disposizione è evitare di effettuare comunicazioni che appaiono inutili e caricare di adempimenti altrettanto inutili gli operatori economici.

Decreto 21 novembre 2001.pdf

Decreto 4 Maggio 1999.pdf