DAZI ALL’IMPORTAZIONE NEL SETTORE DEI CEREALI

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 784/2013 del 14 agosto 2013, la Commissione europea fissa i dazi di importazione per i prodotti di cui ai codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità,  diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00,  1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00, a partire dal 16 agosto 2013. Tali dazi rimarranno applicabili fino all’entrata  in vigore di una nuova fissazione.

A decorrere dal 16 agosto 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fonte:

www.cnsd.it

Link:

http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/Commissione-Europea-2013-Regolamenti-784-14082013.pdf