FONTI PER LA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

 Classificare i prodotti è una attività complessa. Il fatto che su circa 20 sentenze all’anno in materia doganale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea più di 10 abbiano ad oggetto la classificazione tariffaria, è indicativo della difficoltà del percorso tecnico-giuridico da intraprendere e delle implicazioni economico-finanziarie in gioco.

Il codice di classificazione determina :

- l’aliquota del dazio applicabile in importazione: la maggior parte dei casi di contenzioso nascono proprio dalla volontà dell’impresa importatrice di utilizzare il codice corrispondente al dazio più basso e dalla posizione della dogana a favore del codice cui corrisponde il dazio più elevato;

- l’origine preferenziale e non preferenziale della merce e l’identificazione di prodotti da escludere dalla liberalizzazione tariffaria comportante la riduzione o l’esenzione del dazio applicabile nell’ambito di un accordo di libero scambio.

Una delle maggiori difficoltà deriva dalla molteplicità delle fonti di riferimento da analizzare e dalla individuazione delle fonti applicabili.

La nomenclatura di base è quella del Sistema armonizzato (SA), la convenzione multilaterale, gestita e aggiornata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) che predispone codici sino a sei cifre e le relative descrizioni per classificare i prodotti in base alla materia di cui son fatti o alla funzione che svolgono. Tale nomenclatura è organizzata in 97 capitoli e 21 sezioni spesso preceduti da note introduttive utili, tra l’altro, a comprendere in che capitolo e in che codice classificare un prodotto.

Le prime sei cifre e le relative descrizioni del SA devono essere riprese esattamente dalle nomenclature degli Stati contraenti.

Sono stabilite 6 Regole Generali di Interpretazione (RGI) della nomenclatura. La RGI 1, gerarchicamente sovraordinata alle successive, è la prima da applicare; essa stabilisce che la classificazione è legalmente determinata dal testo delle voci, cioè quello corrispondente ai codici a 4 cifre, e dal testo delle note di sezione e di capitolo. Se non è possibile classificare il prodotto applicando la RGI 1 si utilizzano le RGI successive.

La RGI 3 è spesso usata, soprattutto per prodotti composti o costituiti dall’assemblaggio di beni differenti suscettibili di essere classificati in due o più voci. Tale regola predispone tre criteri da applicare in successione:

il primo è quello della prevalenza della voce più specifica;

il secondo dà priorità al componente o alla funzione che conferisce al bene il suo carattere essenziale;

il terzo stabilisce la prevalenza dell’ultima voce in ordine numerico della nomenclatura.

In ambito OMD, al fine di promuovere un’interpretazione uniforme del SA, vengono elaborate le Note esplicative del SA e i pareri di classificazione. Tali note e pareri, non sono parte della convenzione del SA e non sono legalmente vincolanti, ma costituiscono un ausilio importante per la classificazione.

Il Regolamento 2658/87 del Consiglio è la base giuridica per la classificazione dei prodotti importati negli Stati dell’Unione Europea. Entro il 31 ottobre di ogni anno ne viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE la versione aggiornata che entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

Il regolamento di nomenclatura è la prima fonte di carattere vincolante per determinare la classificazione dei prodotti, pertanto, l’azienda importatrice deve avere cura di controllare e, se è il caso, aggiornare la classificazione dei propri prodotti all’inizio di ogni anno.

La Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale, meglio nota come DG TAXUD, assistita dal Comitato del codice doganale, Sezione Tariffa, elabora le note esplicative UE ed emette regolamenti di classificazione.

Le note esplicative UE non hanno forza vincolante, ma costituiscono un ausilio importante nell’interpretazione delle voci di nomenclatura. La Corte UE ha sottolineato che: la consultazione delle note esplicative UE non sostituisce quella delle note esplicative SA, ma le supporta. Le note SA, ancorché non legalmente vincolanti, sono un valido aiuto per l’interpretazione delle voci della nomenclatura UE a condizione che non siano con essa incompatibili; le note esplicative UE devono essere compatibili con il regolamento di nomenclatura e non possono alterarne lo scopo; le dogane devono tenerne conto prima di emettere una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) e spetta, in caso, all’azienda importatrice impugnare la ITV basata su note esplicative incompatibili con la nomenclatura UE.

I regolamenti di classificazione sono invece legalmente vincolanti e non sono applicabili retroattivamente, ma è possibile utilizzare il ragionamento e le conclusioni su cui sono basati per chiedere il rimborso dei dazi più alti pagati in quanto il prodotto era classificato in un codice diverso da quello stabilito dal regolamento di classificazione. I regolamenti determinano il codice a 8 cifre di nomenclatura in cui si classifica un determinato prodotto, indicano su quali RGI si è basato il ragionamento di classificazione.

Un’altra fonte da consultare è il database che contiene le ITV già rilasciate. Con la richiesta di una ITV l’azienda chiede alla Dogana di pronunciarsi in merito alla classificazione tariffaria di un prodotto. Viene rilasciata su istanza scritta e gratuitamente, tranne eventuali costi sostenuti dalla Dogana per la perizia tecnica utile a capire meglio le caratteristiche o la funzione del prodotto.

Se l’ITV è favorevole comporta l’applicazione di un dazio più basso per 6 anni salvo i casi in cui la ITV cessa di essere valida. L’azienda può quindi importare senza il rischio che la Dogana applichi una classificazione differente dando luogo al pagamento di un dazio più elevato o al recupero a posteriori dei dazi più elevati sulle operazioni svolte sino a tre anni prima.

La ITV non è più valida quando il suo contenuto è discordante con una modifica del regolamento di nomenclatura o delle note esplicative. con un nuovo regolamento di classificazione, con una successiva sentenza della Corte UE.

La ITV sfavorevole può essere impugnata innanzi alla Commissione tributaria se l’azienda la ritiene contraria al diritto applicabile.

Se nel database della Commissione Europea vi sono ITV rilasciate per prodotti identici o molto simili e comportanti una classificazione sfavorevole, l’azienda importatrice dovrà fare un’attenta valutazione al fine di evitare che la Dogana, conformandosi alle ITV già esistenti, rilasci una ITV sfavorevole.

Anche i lavori del Comitato del codice doganale costituiscono un ausilio interpretativo da prendere in considerazione.

Infine, le sentenze della Corte UE, insieme alla nomenclatura e ai suoi principi, sono la principale fonte per la classificazione e possono anche invalidare un regolamento di classificazione.

La classificazione ha un forte impatto economico e strategico poiché determina, tra l’altro, l’aliquota del dazio applicabile in importazione. Il presidio dell’azienda di una corretta classificazione è fondamentale, a partire dal fatto che la disciplina di riferimento va applicata ai prodotti di cui solo l’azienda conosce le caratteristiche tecniche e il know-how. È opportuno che l’azienda valuti di farsi rilasciare una ITV da richiedere sulla base di un’approfondita analisi delle fonti applicabili.

Fonte: Newsmercati.com