Intrastat: la prova della cessione comunitaria

Il fornitore Italiano, beneficiando della non imponibilità IVA, è obbligato a verificare, tramite prove tangibili, il buon esito del trasferimento fisico delle merci verso il destinatario di un altro paese dell'UE.

Nel caso più comune del trasporto su strada, tale onere è assolto con il documento di trasporto internazionale via camion - CMR - firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta. Può essere fornito in formato cartaceo o elettronico (pdf).

Il CMR può essere sostituito da altri documenti dai quali sia possibile ricavare le stesse informazioni, nonché le firme del fornitore italiano, vettore ed acquirente. È altresì possibile estrarre tali informazioni dal sistema informatico del vettore, dal quale risulti che la merce è uscita dall'Italia ed ha raggiunto l’altro stato dell'UE. In tal caso il documento (o il CMR elettronico) deve essere fornito in formato cartaceo, in quanto privo dei requisiti dei documenti informatici (riferimento temporale e firma elettronica).

In assenza del CMR ogni mezzo di prova alternativa in grado di fornire riscontri similari è ammesso, ad esempio, sono stati ritenuti utili i seguenti:
- impegni contrattuali tra le due parti;
fattura di vendita;
documenti bancari dai quali risulti il pagamento della fattura;
- elenchi INTRASTAT.

Altri esempi di documenti utili, in assenza del CMR, possono essere:

  • DDT controfirmato dal destinatario;
  • Contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci;
  • Conferma scritta dell'acquirente del ricevimento della merce;
  • Per i trasporti su strada - eventuale ricevuta di pagamento della stazione di carburante ubicata nel paese di destinazione delle merci, con data, timbro e chilometraggio del mezzo di trasporto (Cass. 28 agosto 2013 n. 19747)
  • Per i trasporto di versi da quelli su strada - polizza di carico, lettera di vettura aerea o ferroviaria

Cessioni franco fabbrica

Per quanto riguarda le cessioni intra-UE con resa EX-Works (incoterms 2020), ovvero trasporto e consegna a cura del destinatario, è prevista una disciplina specifica.

Premesso che il fornitore italiano non è in alcun modo tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione dei beni ceduti, dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dall'acquirente (Cass. 24 maggio 2013 n. 12964Cass. 24 gennaio 2013 n. 1670Cass. 27 luglio 2012 n. 13457C.Giust. UE 6 settembre 2012 C-273/11), la prova che il fornitore può produrre all'Agenzia delle Entrate dipende, in tal caso, dagli elementi che riceve dall'acquirente. Pertanto si suggerisce di introdurre nel contratto di cessione, per evidenziare la buona fede del fornitore, delle clausole che prevedano l'obbligo specifico per l'acquirente UE di comunicare al fornitore l'eventuale mancata consegna nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto e una conseguente responsabilità patrimoniale, i capo all'acquirente, per il risarcimento delle maggiori imposte, interessi e sanzioni, eventualmente richieste dall'Agenzia delle Entrate in caso di contestazione per il mancato invio dei beni in un altro Paese UE.

In altri casi il fornitore italiano potrebbe chiedere al cliente UE il rilascio di una somma a titolo di cauzione pari all'importo dell'IVA eventualmente da pagare; tale somma viene restituita solo nel caso in cui il cliente UE fornisce la prova dell'uscita della merce dal territorio italiano.

La presunzione

A partire dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta una presunzione in favore del fornitore che possiede alternativamente due dei seguenti documenti (Reg. UE 1912/2018, art. 45 bis Reg. UE 282/2011):

  • CMR firmato o altro documento di trasporto;
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura dello spedizioniere;

o uno di quelli appena elencati insieme ad uno dei seguenti:

  • polizza assicurativa per il trasporto/spedizione;
  • documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione;
  • documenti di pubbliche autorità (es. notaio) attestanti arrivo a destinazione;
  • ricevuta di un depositario a destinazione.

I documenti devono essere rilasciati da due parti indipendenti dal fornitore, dall'acquirente e tra di loro.

Nel caso delle vendite franco fabbrica (“EX-Works”) in aggiunta a quanto sopra, affinchè operi la presunzione, è necessaria una dichiarazione dell’acquirente che certifichi il trasporto dei beni nell'altro Stato UE, da inviare al fornitore entro 10 giorni dall’effettuazione della cessione.

In precedenza, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prassi nazionale in materia è già conforme al regolamento (Risp. AE 8 aprile 2019 n. 100).