IVA AL 22% DAL 1 OTTOBRE 2013

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013, a partire dal 1° luglio (prorogata al 1° ottobre) entra in vigore l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA “ordinaria” che passa quindi dal 21% al 22%.

A decorrere dal 1° ottobre 2013 - come disposto dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 - l’aliquota IVA ordinaria sarà pari al 22% (invece del 21% come previsto dalla cosiddetta “Manovra di Ferragosto”, D.L. n. 138/2011, che aveva già innalzato l’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21% a partire dal 17 settembre 2011) ; restano invece invariate le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%.

Al fine della corretta individuazione del momento di effettuazione delle operazioni soggette ad IVA e quindi, alla corretta applicazione della nuova aliquota con decorrenza 1° ottobre, vale la pena ricordare che le cessioni di beni si considerano effettuate:

  • nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili
  • nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

In tema di note di credito occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione “base” a cui la variazione si riferisce; perciò, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applicherà l'aliquota del 21%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21% anche se la nota di rettifica verrà emessa dopo il 1° ottobre.

Fonte: www.directio.it