NOVITA’ DICHIARAZIONI DI INTENTO, INTRASTAT E BLACK LIST

Entrano in vigore a pieno regime le novità introdotte dal Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito si indicano alcuni chiarimenti che interessano le operazioni con il mercato intracomunitario e extra-cee:

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento (art.20). L'art. 20 del Decreto Semplificaizioni interviene sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni Iva non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è radicalmente modificata.

Infatti l'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l'esportatore curerà la consegna al fornitore, o in Dogana, della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.

Il fornitore sarà pertanto tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 comma 4 bis del D.lgs n.471 del 1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell'istituto.

Il riscontro potrà essere effettuato sia sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dove è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

Per i soggetti abilitati al servizio Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica.

Il fornitore provvederà infine a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Fino al 11 febbraio 2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti.

2) Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi Black List

L'art. 21 del Decreto Semplificazioni interviene sulle modalità con cui adempiere all'obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi Black List, in particolare prevedendo la cadenza annuale di tale comunicazione ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

Il limite dei 10.000 euro si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

3) Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie.

Al fine di assicurare una maggiore conformità della disciplina Iva nazionale al diritto comunitario. Pertanto il soggetto passivo, diversamente da quanto precedentemente previsto, ossia l'attesa dei 30 giorni, ottiene l'iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui si manifesta.

Se la partita iva non viene usata per gli scambi intracomunitari per quattro trimestri consecutivi, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla cancellazione dalla Banca dati Vies , inviando, al tal fine, un'apposita comunicazione per assicurare al contribuente un'adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. L'esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

Per effetto del principio del favor rei, non è più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i trenta giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7 bis, l'Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all'iscrizione al VIES.

4) Elenchi intrastat servizi

Le modifiche sono volte alla semplificazione del contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intrastat servizi, il quale viene ridotto alle seguenti informazioni:

- Numeri di identificazione Iva delle controparti;

- Valore totale delle transazioni;

- Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;

- Paese di pagamento.

Quindi non è più obbligatorio fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione dei servizi.