Nuovo regolamento sul Dual-Use (Duplice uso)

Il Regolamento (Ue) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, pubblicato l'11 giugno 2021, istituisce un regime dell’Unione Europea ai fini del controllo dei prodotti a duplice uso.

Il nuovo Regolamento abroga l'attuale Reg. (CE) 428/2009, aggiornando il sistema UE di export control – intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento dei prodotti a duplice uso.

Cosa sono i prodotti dual-uso o prodotti a duplice uso?

Sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. Detti prodotti sono dettagliatamente elencati nell’allegato I del Regolamento.

Obiettivi del Regolamento

  • aumentare i controlli andando a selezionare un numero maggiore di tecnologie dual use;
  • aumentare la cooperazione tra gli stati membri e la Commissione europea, al fine di rendere più efficienti i controlli in tutta l’UE, e tra UE e Paesi partner, in maniera tale da aumentare la sicurezza della supply-chain.

Prodotti di sorveglianza informatica

Definiti come “prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione”.

L’art. 5, in particolare stabilisce che: “L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non presenti nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione ed il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1.”

Attività di assistenza tecnica

Con il termine assistenza tecnica l'UE indica qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e può assumere la forma, tra l’altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, anche con mezzi elettronici, telefonici o qualsiasi altra forma di assistenza verbale.

Il fornitore di assistenza tecnica è, invece, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che:

  • fornisce servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’UE al territorio di un paese terzo
  • residente o stabilita in uno Stato membro e che fornisce assistenza tecnica all’interno del territorio di un paese terzo
  • residente o stabilita in uno Stato membro che fornisce assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione.

La fornitura di assistenza tecnica sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente, laddove il fornitore sia stato informato da quest’ultima che i beni dual-use oggetto di assistenza – elencati nell’Allegato I del Regolamento – sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a specifici usi individuati nell’art. 4 del nuovo Regolamento (es. uso in connessione con lo sviluppo, la produzione o la diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari; uso militare in Paesi soggetti ad embargo sulle armi, ecc.; cfr. art. 8, par. 1, nuovo Regolamento).

Diversamente, laddove il fornitore di assistenza tecnica sia a conoscenza che i beni di cui all’Allegato I, per i quali intende fornire assistenza, siano destinati in tutto o in parte a uno degli usi specifici predetti, ne informa l’Autorità competente, la quale deciderà se subordinare tale assistenza tecnica ad autorizzazione (cfr. art. 8, par. 2, nuovo Regolamento).

L’autorizzazione deve identificare, in particolare, il destinatario finale del servizio di assistenza tecnica, l’esatto luogo in cui lo stesso si trova, la descrizione dei beni e della loro quantità, nonché l’eventuale coinvolgimento di terze parti nella transazione (cfr. art. 13, nuovo Regolamento).

Autorizzazioni generali aggiuntive e la nuova “autorizzazione per grandi progetti”

Il nuovo regolamento prevede due nuove autorizzazioni generali dell’Unione (cd. AGEU):

  • trasferimenti di tecnologia infragruppo - concetto nel quale rientra anche il concetto di assistenza tecnica e di software (AGEU 007);
  • crittografia (AGEU 008).

L’apposita «autorizzazione per grandi progetti» ha l’obiettivo di adattare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle particolari esigenze dei settori industriali. Nella fattispecie è un'autorizzazione di esportazione individuale o globale rilasciata ad un esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o Paesi terzi specifici relativi ad un  progetto. Detta autorizzazione potrà essere valida per un massimo di quattro anni, salvo casi particolari.

Nuova rilevanza dei Programmi Interni di Conformità (PIC)

Per "programma interno di conformità" (PIC) si intendono le politiche e le procedure efficaci, appropriate e proporzionate adottate dagli esportatori per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni delle autorizzazioni.

L’adozione di un PIC permette di:

  • ridurre le eventuali incertezze circa le policy e procedure aziendali da adottare
  • rendere possibile un controllo sistematico e accurato delle proprie esportazioni
  • eliminare o ridurre il rischio di sanzioni da parte delle Autorità competenti

Si tenga presente che, per gli operatori AEO “avendo le autorità doganali effettuato i controlli sulle pratiche e procedure doganali dell'impresa, la qualifica di Operatore Economico Autorizzato potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica”.

Gli orientamenti comprendono 7 elementi fondamentali:

  1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità. Un PIC efficace è il risultato di un processo dall'alto verso il basso, in cui l'alta dirigenza garantisce rilievo, legittimità e risorse organizzative, umane e tecniche agli impegni in materia di conformità aziendale e alla cultura della conformità.
  2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse. Senza una chiara struttura organizzativa e responsabilità ben definite, un PIC rischia di risentire della mancanza di supervisione e dell'indefinitezza dei ruoli. Disporre di una struttura solida aiuta le organizzazioni a risolvere i problemi sul nascere ed evitare che siano effettuate transazioni non autorizzate.
  3. Formazione e sensibilizzazione. La formazione e la sensibilizzazione in materia di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è essenziale affinché il personale svolga correttamente i propri compiti e prenda sul serio gli obblighi di conformità.
  4. Processi e procedure di verifica delle transazioni. Le misure interne dell'impresa volte a garantire che non siano effettuate transazioni senza la licenza richiesta o in violazione di qualsiasi restrizione o divieto commerciale rilevante. Le procedure di verifica raccolgono e analizzano informazioni pertinenti che riguardano la classificazione dei prodotti, la valutazione del rischio della transazione, la determinazione della licenza e la relativa domanda nonché i controlli successivi al rilascio della licenza.
  5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive. Le valutazioni delle prestazioni e gli audit effettuati da terzi verificano se l’PIC è attuato in modo da soddisfare le esigenze operative e se è coerente con i requisiti in materia di controllo delle esportazioni applicabili a livello nazionale e dell’UE.
  6. Tenuta dei registri e documentazione. La tenuta dei registri rappresenta l'insieme delle procedure e degli orientamenti in materia di conservazione della documentazione giuridica, gestione dei registri e tracciabilità delle attività relative al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso.
  7. Sicurezza fisica e delle informazioni. La sicurezza fisica e delle informazioni si riferisce all'insieme di procedure interne volte a prevenire l'accesso non autorizzato a prodotti a duplice uso, oppure la loro rimozione, da parte di dipendenti, contraenti, fornitori o visitatori. Tali procedure promuovono una cultura della sicurezza all'interno dell'impresa e garantiscono che i prodotti a duplice uso, compresi i software e la tecnologia, non vadano persi, non siano facilmente rubati né siano esportati senza una licenza valida.

Il nuovo regolamento individua quali sono i prodotti dual use tra quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • Parte II - Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
  • Parte III - Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
  • Parte IV - Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
  • Parte V - Categoria 3 Materiali elettronici
  • Parte VI - Categoria 4 Calcolatori
  • Parte VII - Categoria 5 Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
  • Parte VIII - Categoria 6 Sensori e laser
  • Parte IX - Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
  • Parte X - Categoria 8 Materiale navale
  • Parte XI - Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

La classificazione dei prodotti a duplice uso, fondata sul ECCN- Export Control Classification Number è standardizzata ed utilizzata in EU e USA. Si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) e i rispettivi parametri tecnici. Comporta la necessità di licenze, obblighi di reporting e di tenuta di registri nonché requisiti per il trasporto.

Export control

Con questa nuova ed articolata normativa, le imprese devono essere coscienti delle responsabilità che ricadono su di loro in merito al controllo dei prodotti venduti, esportati e riesportati e in relazione alla destinazione finale di prodotti e dei destinatari coinvolti.

I prodotti da esportare devono pertanto essere attentamente analizzati alla luce delle normative nazionali e internazionali ad essi applicabili, per poter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione del contratto.

Processo operativo

  1. Verifica della documentazione sui prodotti acquistati
  2. corretta Classificazione doganale dei prodotti acquistati e di quelli esportati
  3. verifica tecnica: normativa dual-use, normativa U.S.A
  4. verifica della normativa in materia di embarghi verso specifici Paesi (es. Iran, Federazione Russa, ecc.) e/o verso specifiche persone fisiche e/o giuridiche.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al Doganalista Luigi Mattozzi luigi@www.ebs-srl.it o alla Dott.ssa Daniela Conestà daniela@www.ebs-srl.it , i quali sono a tua disposizione per qualsiasi eventuale necessità o richiesta di approfondimento.