Il territorio doganale della Comunità non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geografico della Comunità. Infatti alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale comunitario, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geografico della Comunità sono considerati a tutti gli effetti all’interno del territorio doganale comunitario.
Oltre ai 27 paesi costituenti l’Unione Europea, sono compresi nel territorio doganale comunitario:
a) territori austriaci di Jungholz e Mittelberg
b) Principato di Monaco
c) Repubblica di San Marino
d) Dipartimenti d’Oltremare francesi (DOM – Martinica, Guadalupa, Guyana francese e Reunion))
e) Isola di Man (Gran Bretagna)
f) Isole Canarie (Spagna)
I territori facenti parte del territorio geofisico della Comunità ma non rientranti nel territorio doganale comunitario sono:
a) Isole Faeroer (Danimarca)
b) Groelandia
c) Isola di Helgoland (Germania)
d) Territorio di Busingen (Germania)
e) Ceuta e Melilla (Spagna)
f) Territori d’oltremare francesi (TOM – Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche ed australi francesi) e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon.
g) Livigno e Campione d’Italia
h) Acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio)
Quando si devono raggiungere territori di paesi membri della UE che non fanno parte del Territorio continentale dell’Unione Europea, la merce deve essere accompagnata dal documento T2L, che attesta la libera circolazione delle merci nell’Unione Europea.
All’interno della catena di approvvigionamento, rivestono una particolare importanza le cosiddette zone franche. L’elemento fondamentale che caratterizza la zona franca integrale è la sua posizione fisica rispetto al territorio doganale della Comunità Economica Europea; le zone franche integrali sono ubicate fuori da tale territorio quindi godono di un vero e proprio regime di extraterritorialità doganale, anche se politicamente fanno parte degli Stati interessati. Oltre ad una particolare legislazione fiscale, l’extraterritorialità doganale comporta l’esenzione daziaria sulle merci immesse in consumo entro tali zone. Esistono zone franche integrali in vari Paesi della Comunità come il territorio di Busingen in Germania, Ceuta e Melilla per la Spagna, Livigno e Campione d’Italia per l’Italia, ecc. Queste zone franche preesistevano alla creazione della Comunità e sono state mantenute dai trattati di adesione. Le zone franche di diritto comunitario (o comune) sono invece caratterizzate dal fatto che sono ubicate dentro il territorio doganale comunitario, e perciò godono di una extraterritorialità solo fittizia. Tale finzione giuridica di extraterritorialità doganale conferisce un alleggerimento di formalità doganali e godimento di alcuni benefici fiscali.
Nell’Europa comunitaria sono già istituite ed operanti zone franche, cosiddette di diritto comune, come ad esempio:
• Copenaghen (Danimarca);
• Brema, Cuxhaven, Emden, Amburgo e Kiel (Germania);
• Candia, Pireo e Salonicco (Grecia);
• Barcellona, Cadice e Vigo (Spagna);
• Rigaskiddy e Shannon (Irlanda);
• Madeira e Sines (Portogallo);
• Birmingham, Liverpool e Southampton (Gran Bretagna);
• Trieste e Venezia (alle quali si aggiungeranno Genova e Napoli, Italia).
Fonti: http://www.sangavinomonreale.net e Aerodogana