Novità e appronfodimenti riguardanti l’origine preferenziale delle merci

PREMESSA

E’ necessario un breve accenno alla definizione di origine preferenziale, la quale prevede che per i prodotti importati da alcuni paesi terzi, e che soddisfano determinati requisiti, è possibile l'attribuzione dell’origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). La concessione dei suddetti benefici assume quasi sempre carattere di reciprocità ove siano gli stessi operatori commerciali dell’Unione europea a porre in essere operazioni di esportazione di prodotti verso paesi terzi e per i quali si richiede, ai fini del trattamento preferenziale, la certificazione di prodotto originario.

TIPOLOGIE DI ACCORDI COMMERCIALI

L’Unione Europea può stringere accordi con uno o più paesi terzi. Gli Accordi di Libero Scambio non riguardano solo lo scambio di merci ma sono finalizzati al più ampio grado di liberalizzazione degli scambi, compresa una estesa liberalizzazione dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici nonché disposizioni più rigorose in materia di diritti di proprietà intellettuale. La forma più comune di accordo è di tipo bilaterale tra due paesi che crea un’area di libero scambio e prevede esenzioni o riduzioni, in forma reciproca, dei dazi per le merci originarie di uno dei due paesi contraenti (es. Accordo di libero scambio UE/Corea del Sud). Gli accordi unilaterali, invece, sono caratterizzati da concessioni, da parte dell’Unione Europea, di riduzioni o esenzioni daziarie a favore di paesi terzi (generalmente paesi economicamente svantaggiati o in via di sviluppo) nel momento in cui i prodotti vengono importati nel territorio UE (es. Paesi PTOM e SPG - sistema delle preferenze generalizzate). Gli accordi multilaterali sono quelli più complessi e per i quali è richiesto molto più tempo per la conclusione dei negoziati. Tali accordi prevedono trattamenti preferenziali o esenzioni daziarie in forma reciproca applicabili a gruppi di paesi terzi (es. paesi andini; paesi dell’America centrale; paesi del Mercosur; Convenzione regionale Pan-Euro-Mediterranea). Altro tipo di accordi è rappresentato dalle Unioni Doganali, che si basano sulla nozione di libera circolazione delle merci. È sufficiente che un prodotto incluso nell’accordo sia in posizione di libera circolazione perché possa beneficiare dell’esenzione daziaria prescindendo così dal carattere originario del prodotto stesso. Attualmente l’UE ha in essere questo genere di accordi con Turchia, San Marino e Andorra.

Nel sito dell'Unione Europea, al presente link https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en è possibile scaricare tutti gli accordi che l'UE ha siglato con i singoli Paesi Terzi e per ognuno andare ad analizzare le regole per ottenere l'origine preferenziali delle merci ovvero beneficiare della riduzione o esenzione daziaria.

CUMULO

Il cumulo è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro paese, come se fossero originari di quest’ultimo. Tale sistema è presente e si applica in tutti gli accordi preferenziali; ove siano applicate le stesse regole sull’origine e siano siglati accordi di libero scambio, i paesi interessati possono cumulare l’origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto prodotti originari di un altro paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l’attribuzione al prodotto finito dell’origine preferenziale del paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione.

TOLLERANZA

E’ una clausola inserita negli accordi preferenziali la quale consente l’utilizzo di materiali non originari per la fabbricazione di un prodotto finito, per cui essa consente un certo livello di rilassamento permettendo l’utilizzo di materiali non originari - sia in base alla classificazione tariffaria, sia in base a uno specifico processo di fabbricazione - fino a una percentuale di valore specifica (fissata di solito al 10%). Nei protocolli origine si trovano usualmente disposizioni relative alla tolleranza generale e alla tolleranza specifica per prodotti tessili.

Esempio: UE-Corea del Sud - Voce Doganale 95 03. Una bambola (95 03) è prodotta nell'UE con utilizzo di pellet di plastica non originari (capitolo 39), indumenti per bambini (capitolo 62) e occhi in plastica (95 03). La regolaper le bambole (capitolo 95) è: "Fabbricazione a partire da materiali (non originari) di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto". Nella produzione della bambola vengono utilizzati materiali non originari della stessa voce 95 03 (occhi da bambola). Prendendo in considerazione la regola della tolleranza, il prodotto finale può comunque ottenere l’origine UE se il valore degli occhi della bambola non supera il 10% del prezzo franco fabbrica (prezzo di vendita) della bambola. Ove la regola di lista relativa ad uno specifico prodotto consenta già di ricorrere a materie non originarie fino ad una determinata percentuale di valore, la regola della tolleranza non può derogare alla regola di lista specifica. Ad esempio, se la regola dell'elenco richiede un utilizzo massimo del 40 % dei materiali non originari del prezzo franco fabbrica del prodotto, questo è il limite applicabile e non il 40% + 10% (tolleranza). Per i prodotti tessili e di abbigliamento (capitoli da 50 a 63) si applicano norme specifiche di tolleranza, che sono generalmente incluse nelle note introduttive alle regole della lista dei protocolli origine.

Esempio: Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea Voce Doganale 62 06 . Per la fabbricazione di questo prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore non sia superiore all’8% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito e siano classificati in una voce diversa. Camicie non ricamate della VD 62 06 fabbricate con filati di cotone voce 52 05 e pizzi e merletti voce 58 08 non originari. La regola di lista enuncia: “Fabbricazione a partire da filati” ; il prodotto finale può ottenere origine preferenziale UE se il valore del merletto utilizzato non è superiore all’8% del prezzo franco fabbrica della camicia.

CERTIFICATI DI ORIGINE

Ai fini della dichiarazione dell’origine preferenziale, sono previsti i seguenti documenti:

  1. Certificato EUR 1, previsto dalla maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
  2. Certificato EUR MED, previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite nell’Appendice I della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea, applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo Pan-Euro-Mediterranea, e rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
  3. Certificato Form A, per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale previsto entro l’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), rilasciato dalle autorità doganali dei paesi beneficiari.
  4. Certificato ATR, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA

ESPORTATORI AUTORIZZATI

La normativa Doganale permette di sostituire le tradizionali prove di origine con la dichiarazione su fattura o altro documento commerciale che attesti l'origine preferenziale dei prodotti. Le stesse nuove disposizioni unionali (artt. 67, 119, 120 Reg.to di esecuzione 2447/2015) hanno esteso l’ambito delle agevolazioni a disposizione degli operatori in tema di certificazione dell’origine. Si rammenta che è sempre valida la possibilità di attestare l'origine preferenziale dei prodotti su fattura o altro documento commerciale senza aver ottenuto alcuna autorizzazione ma per importi non superiori a 6.000 Euro; tale beneficio non è valido per i Paesi Canada (Sistema REX) e Corea del Sud che non accettano certificati di origine cartacei. Mentre, con l’acquisizione della qualifica di esportatore autorizzato che può essere richiesta per tutti i paesi o gruppi di paesi, la ditta italiana esportatrice potrà beneficiare dalla dichiarazione su fattura per qualsiasi valore merci e il destinatario usufruirà della riduzione o esenzione daziaria all'importazione nel proprio paese.

DICHIARAZIONE SU FATTURA

In merito alla dichiarazione a lungo termine del fornitore (Long Therm Declaration), che viene utilizzata dagli esportatori come documento di prova per la richiesta di certificati EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura, la modifica introdotta con il Regolamento di esecuzione UE 2017/989 consente uno snellimento della procedura, ossia un'unica dichiarazione a lungo termine, con durata massima di 24 mesi, con possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione (data di inizio e fine) che potrà coprire periodi passati e futuri.

La dichiarazione a lungo termine riporta tre date:

  • la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
  • la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore di 6 mesi dopo tale data;
  • la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio.

Il periodo di validità della dichiarazione potrà coprire periodi solo nel passato (massimo 12 mesi), solo nel futuro (massimo 24 mesi), periodi passati e futuri (massimo 24 mesi). (ES. data di inizio – 16/11/2017 - anteriore di 12 mesi a quella di rilascio – 15/11/2018 – la dichiarazione copre un periodo massimo di 24 mesi dalla data di inizio validità, per cui la data di termine è il 15/11/2019 ).

SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI (REX)

Fra le agevolazioni in tema di certificazione dell’origine, le nuove norme unionali hanno previsto la registrazione al sistema REX. Il sistema si basa su un principio di auto-certificazione da parte degli operatori economici, i quali, ai fini del rilascio di una attestazione sull'origine, richiedono alle competenti autorità del paese in cui sono stabiliti di essere registrati in una banca dati supportata da un sistema IT messo a disposizione e gestito dalla Commissione Europea; l'operatore economico assume quindi la qualifica di "esportatore registrato". In sostanza, il sistema non influisce sulle regole per determinare l'origine preferenziale di un determinato prodotto, ma riguarda unicamente il metodo per certificarne il carattere originario. Il numero di registrazione ottenuto servirà poi all’esportatore per il rilascio della dichiarazione di origine, in quanto dovrà essere riportato sulla stessa. Vedasi articolo su accordo UE-CANADA (CETA)

CONCLUSIONE

Per concludere possiamo dire che il sistema di studio e gestione dell'origine preferenziale delle merci presuppone certamente un grado elevato di competenza del personale il quale, con l'aiuto di un consulente specializzato, potrà certamente essere messo in grado di gestire correttamente tutte le fasi del processo:

  • corretta classifica doganale
  • dichiarazione a lungo termine del fornitore
  • analisi delle regole di origine per ogni singolo prodotto
  • ottenimento dello status di "esportatore autorizzato" e/o iscrizione nel database degli esportatori registrati (REX)

Lo staff di Eurobaires è a vostra disposizione per una prima analisi a titolo gratuito, contattaci